Codice delle obbligazioni

Art 257e

  1. Se il conduttore di locali d'abitazione o commerciali presta una garanzia in denaro o in carte valori, il locatore deve depositarlo presso una banca, su un conto di risparmio o di deposito intestato al conduttore.
  2. per la locazione di locali d'abitazione, il locatore non puo' pretendere una garanzia che superi l'equivalente di 3 pigioni mensili.
  3. La banca puo' devolvere la garanzia soltanto con il consenso di entrambe le parti o sulla base di un precetto esecutivo o di una sentenza passati in giudicato. Se entro un anno dalla fine della locazione il locatore non ha fatto valere giuridicamente diritto alcuno contro il conduttore, questi puo' pretendere dalla banca che la garanzia gli sia devoluta.
  4. I Cantoni possono emanare disposizioni complementari.

Normative Cantonali

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